Statuto del comune
 

Approvato dal Consiglio Comunale con atti n. 15 del 8.2.2000
Risposta Ordinanza Istruttoria C.C. atti n. 29 del 31.5.2000
Ordinanza di annullamento parziale O.R.C. atti n. 135 del 1.6.2000

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

  Capo I

PRINCIPI E FINALITA'

  Art. 1

Principi Generali

•  Il Comune di Merlino , è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

•  Della sua economia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.

Art. 2

Finalità dell'Ente

•  L'azione istituzionale del Comune è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di giustizia sociale e di progresso economico:

•  trasparenza e pubblicità, economicità, efficacia ed efficienza caratterizzanti gli atti amministrativi e le iniziative pubbliche di competenza, con l'apporto della partecipazione popolare, sia collettiva che della singola persona, basata su rapporti di civica fiducia intercorrenti tra la comunità e l'Amministrazione comunale;

•  la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali caratterizzanti il proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

•  il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni persona pari diritti ed opportunità:

•  la difesa e la tutela della vita umana nell'arco della sua esistenza;

•  il riconoscimento della famiglia come ambito primario di formazione della persona;

•  la promozione, il potenziamento ed il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini;

•  il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di volontariato;

•  l' attuazione e la promozione di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;

•  il consolidamento e l'ampliamento dello spirito di solidarietà e la realizzazione di rapporti tra cittadini ad essi improntati;

•  il sostegno delle iniziative educative e del tempo libero, promosse anche da associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti;

•  la promozione e la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubbica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

•  la valorizzazione delle autonomie locali nell'ambito dell'unità nazionale;

•  l' affermazione della propria tradizionale vocazione europeista, finalizzando la propria opera di auto-governo al raggiungimento di una nuova stagione di convivenza pacifica e di libera cooperazione fra i popoli e stati, aderendo ad ogni organizzazione comunitaria internazionale che riconosca i principi fondamentali della Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie;

•  il perseguimento della collaborazione e della cooperazione con tutti i soggetti pubbici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione;

•  l' integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei servizi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e diminuire i costi; di migliorare la qualità dei servizi attraverso il miglioramento progressivo delle prestazioni, previa revisione periodica degli standard, con il concorso dei cittadini.    

  Art. 3

Territorio e sede comunale

•  Il territorio comunale si estende per Km 10.950 e confina con i comuni di   Comazzo, Zelo Buon Persico, Settala , Paullo, Spino d'Adda e Rivolta d'Adda.

•  Il comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'art. 9 legge n. 1228 del 24.12.54, ed è costituito dal Capoluogo Merlino, ove in piazza Libertà n.1 è ubicata la sede del Comune.

La circoscrizione comunale è costituita dalle seguenti frazioni e borgate:

Fraz. Marzano

Fraz. Vaiano

Loc. Molino

Loc. Torchio

Loc. Beccia

Loc. Bocche Canal Marzano

Loc. Bezzecca

Loc. Pradazzo

Loc. Risorgenza

Loc. Cazzanello

Loc. Molino Cazzanello

•  Le riunioni degli Organi Colleggiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In caso di necessità o per particolari esigenze esse potranno tenersi in luoghi diversi.

Art. 4

Sede e gonfalone

•  Lo stemma del Comune è descritto nel decreto del Presidente della Repubblica del 26.2.1975.

•  Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, nonchè ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partezipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

  Art. 5

Forme associative

•  Il Comune promuove e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri comuni e con l'eventuale concorso dell'Amministrazione provinciale, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma tesi anche alla risoluzione dei problemi specifici alla propria area territoriale.

Art. 6

Programmazione e forme di cooperazione

•  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

•  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di altri Comuni viciniori, della Provincia, della Regione, delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

  Capo I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

  Art. 7

Organi

•  Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Attribuzioni ed esercizio di funzioni

•  La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai responsabili di settore, al Segretario Comunale ed al Direttore generale (se nominato).

•  Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

•  Il titolare delle funzioni è reponsabile del loro esercizio e del risultato.

•  Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo di delega.

Art. 9

Consiglio Comunale  

•  Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico ed amministrativo, anche mediante l'approvazione di direttive generali .

•  Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

•  Il funzionamento del Consiglio Comunale deve essere disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 11 legge n. 265 del 3.8.99.

•  Lo Statuto, il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei consiglieri comunali.

Art. 10

Attribuzioni e competenze

•  In particolare compete al Consiglio comunale:

•  determinare l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente;

•  esercitare la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla legge;

•  adottare gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;

•  esercitare il controllo sull'attività amministrativa della Giunta;

•  improntare l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

•  determinare , secondo le disposizioni di legge, le indennità dei consiglieri e dei membri delle commisioni regolarmente costituite;

•  stabilire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Istituzioni;

•  nell' adozione degli atti fondamentali il Consiglio comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato;

•  gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.   

•  Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10 bis

Linee programmatiche

•  Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi durante il proprio mandato.

•  Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni ed adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento del Consiglio Comunale.

•  Con cadenza annuale contestualmente all'approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

•  Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 10 ter

Decadenza

•  I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

•  I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive di sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.

•  La decadenza può essere proposta d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. E' pronunciata dal Consiglio Comunale non prima di dieci giorni dalla notifica al Consigliere dell'avvio del procedimento di decadenza.

•  Sull' istanza di decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.   

Art. 11

Giunta Comunale  

•  La Giunta comunale collabora con il Sindaco al governo del Comune, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercità attività di promozione, nonchè di verifica dei risultati dell' attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

•  Alla Giunta comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale in ogni caso di controversie per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla costituzione e dalle leggi di settore.

Art. 12

Attribuzioni e competenze

•  Compete in particolare alla Giunta comunale:

a - svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio particolarmente indicate dall'art. 8 del presente statuto;

b - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione degli atti deliberativi fondamentali del Consiglio, compresi quelli per la realizzazione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi comunali;

c - adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificamente riservata ad altri organi del Comune stesso.

Art. 13

Composizione e funzionamento

•  La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori pari a 1/3 dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine anche il Sindaco.

•  Il Vice-sindaco svolge anche le funzioni surrogatorie del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

Il Vice Sindaco può presiedere il Consiglio Comunale, in sostituzione del Sindaco, purchè rivesta anche la carica di Consigliere Comunale.

•  Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, è possibile tuttavia nominare anche Assessori esterni al Consiglio Comunale fino ad un massimo di due, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa, personale.

•  La Giunta comunale rimane in carica fino ad insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

•  E' previsto l'istituto della sfiducia costruttiva secondo le norme di cui all'art. 37 della legge nr. 142/90. Essa non può essere proposta nei confronti di un singolo componente della Giunta ma soltanto nei confronti dell'intero organo.

•  La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che nelle votazioni segrete obbligatorie se comportano la valutazione di persone.  

•  Ai componenti della Giunta comunale spettano le indennità nei limiti fissati dalla legge con le modalità dalla stessa determinate.

•  I singoli Assessori cessano dalla carica:

•  per dimissioni proprie

•  per revoca da parte del Sindaco

•  per decadenza e per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo a cinque sedute della Giunta comunale

•  per morte

Art. 14

Sindaco

•  Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità dettate dalla legge, che stabilisce, altresì, i casi di ineleggibilità , di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

•  Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.

Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici in merito agli indirizzi amministrativi e gestionali .

•  Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

•  Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

•  Sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, egli provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

•  Al Sindaco, oltre alle competenza di legge,   sono assegnate dallo Statuto attribuzioni quali organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

•  Può conferire o revocare al Segretario comunale, previa deliberazione di Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata con altri Comuni la nomina del direttore.

Art. 15

Attribuzioni e competenze

Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

•  convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza

•  assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori

•  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

•  indice i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 legge n. 142/90

•  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge

•  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale

•  ha la rappresentanza in giudizio del Comune; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie

•  provvede all'osservanza dei regolamenti

•  rilascia attestati di utilità pubblica

•  abrogata   

•  promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 legge 142/90

•  adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

TITOLO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

E DIRITTI DEI CITTADINI

  Capo I

PRINCIPI E FINALITA'

  Art. 16

Principi generali

•  Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei Cittadini singoli ed associati all'elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative , dei programmi ed alla gestione dei servizi. Per tali fini il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto e dall' apposito regolamento.

Art. 17

Partecipazione ai servizi

•  Il Comune favorisce e promuove:

•  la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale

•  la partecipazionie alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati

•  Per tali fini il Comune:

•  sollecita pareri degli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni

•  stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi

•  destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati

•  La partecipazionie alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Art. 18

Istanze , petizioni, proposte  

•  Le istanze , le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, sono presentate al Sindaco che le trasmette entro 20 giorni al competente organo o al responsabile del procedimento.

•  Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, si pronunciano secondo i termini e le modalità previste dal regolamento    

Art. 19

Pubblicazione ed accesso agli atti  

•  Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili di servizio sono depositati presso gli uffici comunali ai fini di legge e per favorire l'informazione sull'attività amministrativa.

•  Il diritto di acesso agli atti ed alle informazioni è disciplinato dall'apposito regolamento.

•  Il regolamento individua altresì le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 20

Accesso alle strutture ed ai servizi

  •  L'accesso alle strutture ed ai servizi è disciplinato da appositi regolamenti i quali stabiliscono le modalità e le priorità di accesso e determinano gli oneri da porre a carico degli utenti.

Art. 21

Referendum  

•  Un numero di elettori residente, non inferiore al 30 % degli iscritti alle liste elettorali, può chiedere che siano indetti referendum sulle materie di competenza comunale.

•  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali ed oneri a carico dei cittadini, di tariffe, di bilancio, di designazioni e nomine, espropriazioni per pubblica utilità, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

•  statuto comunale

•  regolamento del consiglio comunale

•  materie per le quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge

•  materie che esulano dalla competenza comunale

•  materie per le quali il provvedimento finale spetti ad altri Enti

•  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

•  Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, nonchè della revoca quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione d'essere, o sospeso allorchè si verificano impedimenti temporanei.

•  Il referendum è valido sa ha partecipato al voto la metà più uno degli elettori. La proposta referendaria è approvata se riporta la maggiorana assoluta dei voti validamente espressi.

•  Se il referendum accoglie l'assenso della maggioranza dei partecipanti al voto, il Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla poclamazione del risultato, da parte del Sindaco, delibera in merito ai conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 22

Difensore civico  

•  Il difensore civiso è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri o scelto in forma associata con altri Comuni e/o con la Provincia di Lodi. Attraverso apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra gli Enti in ordine al funzionamento dell'ufficio ed al riparto degli oneri necessari a garantire allo stesso mezzi adeguati, compresa una indennità che dovrà essere determinata in forma unitaria.

•  Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al successivo comma può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che, previo controllo dei requisiti, ne predispone apposito elenco.

•  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa, costituirà titolo preferenziale un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche.

•  Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successivo Consiglio comunale. E' rieleggibile una sola volta.

•  Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena autonomia dagli organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio a cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge. Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.

•  In aggiunta alle funzioni di garanzia, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione comunale, sono attribuite al difensore civico le funzioni di controllo degli atti del Comune nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

•  Il difensore civico annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile. Per casi di particolare importanza, meritevoli di   urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.

•  Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi o ripetuta violazione di legge, ovvero per accertata inefficienza, con deliberazione di Consiglio comunale assunta   a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.  

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

  Art. 23

Obiettivi

  •  Il Comune, nell'ambito delle sue competenze gestisce i servi pubblici uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplificazione delle procedure, di imparzialità, nonchè di sussidiarietà.

•  La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni e con la Provincia se ciò viene ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi, perseguendo al tempo stesso economie nelle spese poste a carico del bilancio comunale. Art. 24

Forme di gestione dei pubblici servizi  

•  Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

•  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda

•  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale

•  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti

•  a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione d'altri soggetti pubblici e privati

•  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge

•  Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune

•  Il Comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

  Capo I

UFFICI

  Art. 25

Principi strutturali  

•  Compete all'Amministrazione comunale il perseguimento di obiettivi specifici improntanti ai seguenti principi:

•  organizzazione del lavoro sulla base di progetti, obiettivi e programmi

•  analisi ed individuazioni dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato

•  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti

•  superamento di rigide separazioni delle competenze nella suddivisione del lavoro al fine di conseguire la massima flessibilità delle strutture e del personale e favorire un'ottimale collaborazione tra gli uffici.

Art. 26

Organizzazione degli uffici

•  L'Amministrazione comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi

•  I servizi e gli uffici operano in funzione delle esigenze dei Cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone periodicamente la rispondenza e l'economicità.    Art. 27

Regolamento degli uffici e dei servizi  

•  Il Comune tramite apposito regolamento stabilisce le norme per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

•  I regolamenti si ispirano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e di verifica dei risultati conseguiti, mentre al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi per la gestione amministrativa, tecnica e contabile, improntata a principi di professionalità e di responsabilità.

•  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati dalla legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi decentrati ai sensi delle norme contrattuali e legislative in vigore.

Art. 28

Diritti e doveri del personale  

•  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo le qualifiche funzionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei Cittadini.

•  Tutti i dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere in modo puntuale ed efficiente gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Sono, altresì, direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle proprie funzioni.

•  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali l'Amministrazione comunale promuove l'aggiornamento e l'elevazione professonale del personale, garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali dei dipendenti.

Capo II

PERSONALE

Art. 29

Segretario comunale  

•  Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.

•  Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione in forma convenzionata dell'ufficio di segreteria comunale.

•  Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, da regolamenti o assegnategli dal Sindaco.

•  Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vice-Segretario con funzioni vicarie del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

•  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

•  Essi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.

•  Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.   Art. 31

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  

•  La Giunta comunale, nelle forme previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.

•  La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

•  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

  Art. 32

Collaborazioni esterne  

•  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto livello di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per determinati obiettivi e con convenzioni a termine.

•  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

  Art. 33

Direttore generale  

•  Il Sindaco può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica dell' Ente, previa deliberazione della Giunta e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 28 3° comma.

•  Previa stipula delle convenzioni previste dall'art. 51 bis legge n. 142/90, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria tra i Comuni convenzionata.

•  In assenza delle convenzioni di cui al comma 2 il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale.

•  Al Direttore generale compete:

•  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 art. 40 D.L. 77/95 e successive modifiche

•  la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 1 D.L. 77/95 e successive modifiche.

•  il coordinamento delle attività di programmazione della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione interna

•  l' esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dei servizi

•  la risoluzione di eventuali conflitti di competenze tra unità organizzative.

Capo III

RESPONSABILITA'

Art. 34

Responsabilità verso il Comune

 

•  Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni d'obblighi di carica o di servizio.

•  Per la responsabilità di cui al comma 1, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

rt. 35

Responsabilità verso terzi  

•  Gli Amministratori, il Segretario comunale, il Direttore generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo.

•  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norme del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

•  La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario, il direttore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.

•  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido,   il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso, esprimendo voto contrario, purchè risulti dal verbale.

Art. 36

Responsabilità dei contabili  

•  Il tesoriere ed ogni altro contabile o dipendente che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. Art. 37

Copertura assicurativa  

•  Il Comune può stipulare polizze a favore degli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato

Capo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38

Ordinamento finanziario  

•  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti dalla stessa previsti , al regolamento di contabilità.

•  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare d'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

•  Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

•  L'attività finanziaria è disciplinata dal Regolamento di contabilità di cui al DLS nr. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA  

Art. 39

Statuto

•  Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 40

Regolamenti  

•  Il Comune emana regolamenti:

•  nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto

•  in tutte le altre materie   di competenza comunale.

•  Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.

•  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti avente una concorrente competenza nelle materie stesse.

•  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere.

•  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

•  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 41

Ordinanze  

•  Il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 art. 38 legge 142 /90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

•  In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 42

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo di adempimenti di legge, entro 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.